Condizioni Generali SNAV

Di seguito si riportano le condizioni generali di trasporto della compagnia in oggetto.


CONDIZIONI GENERALI
Art. 1 Generalità
– Il presente contratto ha ad oggetto il trasporto così come disciplinato dagli articoli 396 e seguenti del codice della navigazione. L’indicazione della nave che eseguirà il trasporto è meramente indicativa essendo possibile la sostituzione con altra nave. Il vettore non è responsabile per danni da ritardo o da mancata o inesatta esecuzione del trasporto qualora l’evento derivi da caso fortuito, forza maggiore, condizioni meteo-marine avverse, scioperi e guasti tecnici costituenti forza maggiore o altre cause ad esso non imputabile. In presenza di avvenimenti che possano compromettere la sicurezza della nave e/o dei passeggeri, il Comandante della nave ha facoltà di modificare l’itinerario. Le tariffe e le condizioni pubblicizzate possono subire modifiche fino al momento dell’emissione del biglietto. Per quanto non previsto dalle presenti condizioni in merito al regime di responsabilità in relazione al trasporto dei passeggeri e auto, si fa espresso rinvio alle vigenti norme del codice della navigazione. Sino allo sbarco, i passeggeri sono responsabili dei propri bagagli e di quanto in esso contenuto. I tempi di traversata sono calcolati sulla base della distanza fra i porti in condizioni meteo-marine favorevoli. La Società non potrà essere ritenuta responsabile di ritardi dovuti alle operazioni portuali.
Art. 2 Biglietto
– Il biglietto di passaggio è personale, non è cedibile ed è valido solo per il trasporto in esso specificato. Il passeggero è tenuto a custodire il contratto/biglietto per giustificare il proprio diritto al viaggio ed a esibirlo a qualsiasi Ufficiale della nave o Funzionario della Società che ne facesse richiesta. Il passeggero che fosse trovato sprovvisto del biglietto sarà tenuto al pagamento del doppio del prezzo di passaggio, fatto salvo il risarcimento dei relativi danni.
Art. 3 Biglietti smarriti o rubati
– In caso di furto, perdita o smarrimento del biglietto, il passeggero è tenuto a farne denuncia agli organi di P.S. e darne tempestiva notizia alla Società. Il passeggero dovrà consegnare all’Ufficio o Agenzia della Società copia della denuncia presentata alla competente autorità e corrispondere il prezzo di un nuovo biglietto di passaggio. Se il biglietto smarrito/rubato non viene utilizzato entro sei mesi dalla data di partenza in esso indicata, la Società provvederà al rimborso del prezzo originariamente corrisposto dal passeggero.
Art. 4 Presentazione all'imbarco

– In applicazione della normativa internazionale in tema di sicureza (Codice ISPS) le operazioni di accettazione (check-in) dovranno essere completate almeno due ore prima dell'orario di partenza presso la biglietteria SNAV.  Decorso tale termine, non è garantito l'imbarco. Il passeggero è tenuto ad accertarsi, prima della partenza, che non siano intervenute variazioni relative all'orario di partenza riportato sul biglietto.

Art. 5 Imbarco e sbarco veicoli
- Per motivi di sicurezza, è vietato il trasporto di veicoli che trasportino merci pericolose o nocive non ammesse dai vigenti regolamenti e di contenitori che contengano prodotti infiammabili. I veicoli alimentati a gas liquido devono essere dichiarati all’atto della prenotazione e dell’imbarco. Le lunghezze dei veicoli sono da considerarsi fuori tutto, compresi ganci traino, timoni o altro. Camper, roulotte, fuoristrada o comunque veicoli di altezza superiore a 1,80 metri da terra e/o di larghezza superiore a 1,85 metri devono essere segnalati all’atto della prenotazione. L’inosservanza di quanto sopra può comportare l’annullamento della prenotazione. I veicoli vengono imbarcati nell’ordine disposto dal Comando di Bordo. I veicoli sono imbarcati, parcheggiati (con il freno a mano tirato, la marcia innestata, i sistemi di allarme e antifurto elettrico disinseriti, i vetri chiusi, le serrature aperte e la chiave di contatto appesa al cruscotto) e sbarcati a cura e responsabilità del passeggero. La Società risponde per la perdita e le avarie al veicolo al seguito del passeggero nei limiti previsti dagli articoli 422 e 423 del codice della navigazione.
Art. 6 Bagagli
- Nel prezzo del passaggio è compreso il corrispettivo del trasporto del bagaglio a mano del passeggero nel limite di kg. 10 per passeggero. Nel prezzo del passaggio non è compreso il compenso per eventuali servizi di portabagagli. Il bagaglio deve contenere esclusivamente oggetti personali del passeggero ordinariamente trasportati in valigie, sacche da viaggio, scatole, cassette e simili. Sono ammessi come bagaglio i campionari dei viaggiatori di commercio, salvo l’obbligo per gli interessati di curare l’eventuale adempimento delle prescrizioni doganali. Ogni passeggero può portare con sé in cabina o nel posto assegnato il proprio bagaglio. Per il bagaglio eccedente il limite di kg. 10, saranno applicate le tariffe vigenti. Se, per le sue dimensioni, non sia possibile sistemare tale bagaglio in cabina o nel posto assegnato, il passeggero dovrà depositare il bagaglio nel bagagliaio della nave. In tal caso, la Società compilerà, in duplice esemplare, di cui uno sarà consegnato al passeggero, un bollettino con l’indicazione del luogo e della data di emissione, del luogo di partenza e di quello di destinazione, del proprio nome e domicilio, del numero e del peso dei colli, dell’eventuale valore dichiarato e del prezzo di trasporto. Il passeggero potrà depositare gratuitamente presso l’ufficio del Commissario di Bordo oggetti di valore, preziosi o denaro, purché non abbiano natura ingombrante.
Art. 7 Assicurazione bagaglio
– La Società risponde per la perdita e le avarie al bagaglio nei limiti previsti dall’articolo 412 del codice della navigazione. Tuttavia, all’atto della consegna del bagaglio a bordo delle unità della Società, il passeggero ha la facoltà di indicare l’eventuale valore del bagaglio. In tal caso, la Società potrà richiedere al passeggero un importo a titolo di corrispettivo per una copertura assicurativa a favore del passeggero.
Art. 8 Segnalazioni del passeggero
- Il passeggero, ove riveli carenze e/o irregolarità in merito al servizio reso dalla Società, può darne comunicazione al Comando della Nave ed alla Direzione della Società. Il passeggero ha, inoltre, facoltà di annotare i suoi rilievi nel “Libro elogi e reclami” a disposizione a bordo delle Unità.
Art. 9 Informazione sui passeggeri
– In ottemperanza al Decreto Ministeriale 13 ottobre 1999 ed alle normative relative all’applicazione del Codice ISPS sulle norme antiterroristiche, tutti i passeggeri sono tenuti a comunicare alla Società, tra l’altro, il proprio cognome, il nome, il sesso, la categoria d’età (neonato, bambino, adulto) oppure l’età o l’anno di nascita nonché, a richiesta del passeggero, le informazioni relative alla propria necessità di particolari cure e/o assistenza in situazioni di emergenza.
Art. 10 Documenti validi per l’espatrio
– I passeggeri, compresi i minori, devono essere provvisti di passaporto o di altro documento valido per l’espatrio e, se richiesti, di visti e certificati di vaccinazione.
Art. 11 Animali
- Salvo diversa prescrizione di legge, è consentito il trasporto di animali domestici, negli appositi spazi destinati a bordo, purché muniti di regolare biglietto e del documento di vaccinazione. L’accudimento degli animali domestici è a carico, cura e responsabilità del passeggero. In conformità all’Ordinanza del Ministero della Salute del 27 agosto 2004, i detentori di cani hanno l’obbligo di applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto.
Art. 12 Soppressione, ritardo ed interruzione del viaggio
– La soppressione, il ritardo della partenza e l’interruzione del viaggio sono disciplinati rispettivamente dagli articoli 403, 404 e 405 del codice della navigazione. Gli orari di arrivo, ove previsti, sono da intendersi indicativi e potranno subire variazioni in conseguenza delle condizioni meteo-marine, del traffico portuale, di limitazioni imposte dalle competenti autorità o di altri enti non imputabili alla Società.
Art. 13 -Rimborsi
- Il contratto, una volta concluso, non può essere risolto dai contraenti. La Snav, comunque, in deroga all’art. 400 cod nav, concede al passeggero che non intenda o non possa più partire la facoltà di conseguire il rimborso di parte del prezzo di passaggio. Il rimborso sarà dell’80% del prezzo del biglietto qualora la comunicazione scritta del passeggero pervenga almeno 48 ore prima della data di partenza e del 50% qualora la comunicazione scritta pervenga tra le 48 ore e le 4 ore prima della partenza.. I biglietti rilasciati con tariffe speciali non sono rimborsabili. I biglietti nominativi non sono cedibili. Tutti i biglietti valgono esclusivamente per la data, la tratta e l’orario su di essi indicati. In deroga a quanto testé previsto, la Snav concede ai passeggeri il diritto di modificare il nominativo dei passeggeri e polizza assicurativa ove stipulata, nonché data, tratta e/o orario previa verifica della disponibilità di posti e pagamento da parte del passeggero dell’importo di Euro 10,00. Nel caso in cui a seguito delle modifiche vi sia una differenza di prezzo tra il biglietto originale e quello dato in sostituzione, il passeggero, a seconda dei casi, avrà il diritto di ottenere ovvero l’obbligo di pagare detta differenza. Il biglietto originale, precedente alla modifica, dovrà essere consegnato all’agenzia/biglietteria che provvede alla sostituzione.
Art. 14 – Tariffe speciali
- Tutte le tariffe speciali e/o promozionali sono disponibili fino ad esaurimento dei posti e proposti automaticamente dai vari sistemi di prenotazione. Le tariffe speciali, qualora non diversamente previsto, non sono cumulabili con altre tariffe promozionali. Applicazione Happy Price: L’applicazione della tariffa “Happy Price” varia in base alla data e all’orario di partenza, al numero di passeggeri, alla sistemazione scelta ed è soggetta alla disponibilità dei posti al momento della prenotazione.
Art. 15 Supplemento carburante, tasse portuali e diritti
– Le tariffe in vigore sono al netto dei supplementi dovuti per eventuali incrementi del costo dei carburanti, per tasse e diritti portuali i cui importi sono suscettibili di variazione sino al momento dell’emissione del biglietto. Al prezzo del biglietto si applicano i seguenti diritti di vendita: Call Center e biglietterie di scalo Euro 4,00 Internet Euro 1,50 Altri sistemi Euro 3,00
Art. 16 Informazioni di sicurezza e costi ISPS
- In ottemperanza a quanto previsto nel codice internazionale ISPS relativo alle norme antiterroristiche, i passeggeri sono tenuti ad esibire il biglietto di passaggio e il documento di identità se richiesto da un ufficiale della nave. Sono altresì tenuti ad acconsentire ad eventuali ispezioni sul proprio bagaglio qualora fosse richiesto. Detti controlli possono essere eseguiti anche dalle strutture portuali. Si ricorda che durante la sosta delle navi in porto è proibito avvicinarsi a meno di 50 metri dalla nave e dagli ormeggi. Inoltre, la Società informa che le autorità portuali potrebbero disporre ulteriori richieste e il pagamento di tasse supplementari non ancora quantificate.
Art. 17 Prescrizione
– I diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone, dei bagagli e dei veicoli si prescrivono con il decorso dei termini previsti dagli articoli 418 e 438 del codice della navigazione.
Art. 18 Legge applicabile e foro competente
– Il presente contratto è regolato dalla legge italiana ed è interpretato in conformità alla medesima. Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente il foro del luogo dove la Società ha la sua sede legale. Tuttavia, nel caso di passeggero residente in Italia che rivesta la qualifica di consumatore ai sensi della normativa italiana vigente, sarà competente il foro di residenza o domicilio dello stesso.